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Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 07/05/2009 (Rv. 608463 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M. | Codice di procedura penale vigente - Assenza di una norma analoga all'art. 3 cod. proc. pen. abrogato - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608463-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M.

Il codice di procedura penale vigente, approvato con d.P.R. n. 447 del 1988, non contiene una norma analoga a quella di cui all'art. 3 del codice abrogato, il quale, al primo comma, statuiva che, quando nel corso di un giudizio civile appariva un fatto nel quale fossero ravvisabili gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, il giudice doveva farne rapporto al procuratore della Repubblica. Ne consegue che in nessun caso il giudice civile è tenuto a trasmettere gli atti al suddetto procuratore qualora abbia ricevuto una specifica richiesta in tal senso.(Fattispecie relativa ad un giudizio in materia di locazione, iniziato in primo grado nel 1996, nel corso del quale il conduttore aveva addotto responsabilità penali del locatore in relazione a presunte condotte di estorsione di dichiarazioni non veritiere e di rilascio di ricevute attestanti il pagamento di canoni locativi per importi inferiori a quelli effettivamente riscossi).

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 447 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)