Sez. L, Sentenza n. 9669 del 26/09/1998 (Rv. 519207 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M. | Nuovo codice di procedura penale - Assenza di una norma analoga all'art. 3 cod. proc. pen. abrogato - Conseguenze - Commissione del reato di falsa perizia da parte del consulente tecnico d'ufficio - Effetti - Fattispecie.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P.M.
Il codice di procedura penale attualmente in vigore, approvato con d.P.R. n.447 del 1988, non contiene una norma analoga a quella di cui all'art. 3 del previgente codice che statuiva, al comma primo, che quando nel corso di un giudizio civile appariva qualche fatto nel quale potessero ravvisarsi gli estremi di un reato perseguibile di ufficio il giudice doveva farne rapporto al procuratore della Repubblica. Ne consegue che in nessun caso il giudice del lavoro è tenuto a trasmettere gli atti al suddetto procuratore nel caso in cui abbia ricevuto una specifica richiesta in tal senso con riguardo all'ipotizzata commissione del reato di falsa perizia (di cui all'art. 373 cod. pen.) da parte del consulente tecnico d'ufficio. (Fattispecie relativa ad una sentenza di merito adesiva alla relazione del consulente tecnico che aveva escluso l'eziologia professionale della lamentata nevrosi ansiosa depressiva reattiva e che, ad avviso della lavoratrice interessata, conteneva delle falsità integranti la fattispecie di cui all'art. 373 cod. pen. citato alla cui denuncia il giudice non aveva dato alcun seguito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, DPR 22/09/1988 num. 447 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 373
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)