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Sez. 4, Sentenza n. 1468 del 26/11/1987 Ud. (dep. 04/02/1988) Rv. 177523 - 01

SENTENZA PENALE - IN GENERE - APPLICAZIONE DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - DEDUZIONE CON RICORSO - IN CASSAZIONE - SINDACABILITÀ - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - APPLICABILITÀ DELLA CAUSA ESTINTIVA - NECESSITÀ - DEROGA.*
Stato
decisa il 1987-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177523-01

SENTENZA PENALE - IN GENERE - APPLICAZIONE DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - DEDUZIONE CON RICORSO - IN CASSAZIONE - SINDACABILITÀ - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - APPLICABILITÀ DELLA CAUSA ESTINTIVA - NECESSITÀ - DEROGA.*

La sentenza che applichi una causa estintiva del reato, escludendo, esplicitamente o implicitamente, che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 152, capoverso cod. proc. pen. non può essere sindacata in Sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto l'eventuale accoglimento della censura importerebbe un annullamento con rinvio della stessa sentenza, incompatibile con la necessità di applicare la causa estintiva del reato, come si desume dagli artt. 152 e 592 cod. proc. pen., a meno che la "prova evidente" dell'innocenza dell'imputato non risulti dalla sentenza impugnata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)