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Sez. 6, Sentenza n. 10414 del 12/12/1989 Ud. (dep. 17/07/1990) Rv. 184939 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - SENTENZA DI MERITO CHE APPLICA UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONI - ECCEZIONE: PROVA GIUSTIFICANTE IL PIENO PROSCIOGLIMENTO RILEVABILE DALLA SENTENZA IMPUGNATA.*
Stato
decisa il 1989-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184939-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - SENTENZA DI MERITO CHE APPLICA UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONI - ECCEZIONE: PROVA GIUSTIFICANTE IL PIENO PROSCIOGLIMENTO RILEVABILE DALLA SENTENZA IMPUGNATA.*

La sentenza del giudice di merito che applica una causa estintiva del reato non è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, perché se tale censura fosse accolta ne deriverebbe la necessità di un annullamento con rinvio, incompatibile con l'Obbligo dell'immediata declaratoria della causa estintiva, salvo che in ordine ad una ragione di pieno proscioglimento risulti evidente la prova rilevabile dalla stessa sentenza impugnata. (V mass n 180412; (Conf mass n 178603; (Conf mass n 177872; (Conf mass n 177523).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)