Sez. L, Sentenza n. 2691 del 19/04/1983 (Rv. 427588 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La valutazione delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, al fine di stabilire - in relazione agli effetti (cosiddetti promozione automatica) previsti dal secondo comma dell'art. 2103 cod. civ. - se esse, alla stregua della disciplina collettiva applicabile (nella specie, art. 12 del C.C.n.L. 20 maggio 1967 per i dipendenti delle aziende municipalizzate del gas), siano superiori o meno alle mansioni proprie della qualifica già attribuita al lavoratore, integra un apprezzamento di fatto, che è riservato al giudice del merito ed è insindacabile in Sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione. (V 995/80, mass n 404432; (V 5371/77, mass n 389038).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 20/05/1967 num. 12, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)