Sez. L, Sentenza n. 5371 del 10/12/1977 (Rv. 389038 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE IN UNA OD ALTRA CATEGORIA E SPETTANZA DI UNA OD ALTRA QUALIFICA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - RICORSO, QUALE FONTE INTEGRATIVA, AD UN DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERAIO SPECIALIZZATO AD UN SARTO TAGLIATORE E CONFEZIONATORE DI ABITI TEATRALI).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE IN UNA OD ALTRA CATEGORIA E SPETTANZA DI UNA OD ALTRA QUALIFICA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - RICORSO, QUALE FONTE INTEGRATIVA, AD UN DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERAIO SPECIALIZZATO AD UN SARTO TAGLIATORE E CONFEZIONATORE DI ABITI TEATRALI).*
E deducibile nel giudizio di Cassazione la violazione dei principi giuridici e delle norme che disciplinano l'inquadramento dei lavoratori nell'una o nell'altra categoria; non e, invece, censurabile nella stessa Sede la decisione del giudice del merito sulla qualifica spettante in concreto al lavoratore, fondata su esatte premesse giuridiche, rientrando nel suo apprezzamento l'accertamento di fatto dell'appartenenza del lavoratore all'una o all'altra categoria quando tale decisione sia congruamente motivata. Ne e censurabile la sentenza del merito che, per inquadrare il lavoratore in una categoria, interpreti un contratto collettivo non efficace erga omnes facendo riferimento, quale fonte integrativa, ad un decreto del ministero del lavoro. (nella specie, e stata confermata una sentenza di merito che, con riferimento al DM 10 luglio 1971, ha qualificato come operaio specializzato, anziche come operaio comune, un sarto incaricato non soltanto del taglio degli abiti di scena per gli attori della RAI, ma anche della confezione del modello, ricavato da un figurino). (Conf 3141/73, mass n 366932).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)