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Sez. 1, Ordinanza n. 4006 del 18/03/2003 (Rv. 561228 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Nozione - Portata - Rapporto di interdipendenza tra due cause - Inclusione.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561228-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

Ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ., la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra di esse sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle "causae petendi". Pertanto, a maggior ragione la continenza è configurabile allorché la questione sollevata con la lite precedentemente instaurata costituisca presupposto necessario della domanda che forma oggetto della seconda causa, di modo che l'attrazione di questa da parte della prima si imponga per realizzare un'economia di giudizi e per evitare una contraddittorietà di giudicati: ciò avviene quando le due cause, con identità di soggetti, riguardino i medesimi rapporti negoziali ed una abbia ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto, o la pronunzia di annullamento o di risoluzione dello stesso, mentre l'altra l'esecuzione del contratto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)