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Sez. 1, Sentenza n. 14526 del 13/01/2006 Ud. (dep. 27/04/2006) Rv. 233936 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Ipotesi di cui all'art. 9 L. n. 1423 del 1956, nel testo in vigore prima della modifica apportata con L. n. 155 del 2005 - Fattispecie autonoma di reato.
Stato
decisa il 2006-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233936-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In materia di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la fattispecie criminosa di cui al comma secondo dell'art. 9 L. n. 1423 del 1956, nel testo in vigore prima della modifica apportata con la L. n. 155 del 2005 non ha natura di circostanza aggravante rispetto all'ipotesi di cui al comma primo, ma costituisce reato autonomo; pertanto integra il delitto di cui al comma secondo la violazione delle prescrizioni dell'obbligo o del divieto di soggiorno, mentre la violazione degli altri obblighi, a prescindere dalla misura in concreto applicata, realizza la fattispecie contravvenzionale di cui al primo comma.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)