Sez. 1, Sentenza n. 11166 del 02/12/1996 Ud. (dep. 24/12/1996) Rv. 206430 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Ipotesi di reato di cui ai primi due commi dell'art. 9 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 - Figure autonome - Conseguenze - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
La fattispecie criminosa di cui al secondo comma dell'art. 9 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, nel testo in vigore a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 12 della legge 13 settembre 1982 n. 646 - inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno - non ha, rispetto a quella prevista dal primo comma, natura di circostanza aggravante, ma è autonoma figura di reato; ne consegue che, ai fini della sussistenza della ipotesi delittuosa di cui al secondo comma della citata norma, è necessario che si verifichi, da parte del sorvegliato speciale, la violazione delle prescrizioni dell'obbligo o del divieto di soggiorno, mentre integra la contravvenzione di cui al primo comma la violazione degli altri obblighi, qualunque sia la misura in concreto applicata. (Nella fattispecie si trattava di sorvegliato speciale con divieto di soggiorno in determinate regioni, il quale aveva osservato gli obblighi impostigli, allontanandosi dal luogo di dimora senza autorizzazione e rendendosi irreperibile; la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto la configurabilità dell'ipotesi contravvenzionale di cui al primo comma dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956, non avendo l'imputato violato gli obblighi connessi al divieto di soggiorno, bensì una prescrizione diversa come quella di non allontanarsi dalla dimora senza autorizzazione).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)