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Sez. 1, Sentenza n. 5370 del 28/10/1999 Cc. (dep. 04/12/1999) Rv. 214967 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sorveglianza speciale - Contravventore - Indeterminatezza della norma - Eccezione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214967-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 9 della legge n. 1423/56 che punisce il comportamento del sorvegliato speciale il quale abbia violato specifici obblighi, indicati nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione, con riferimento alla indeterminatezza della norma e sotto il profilo della violazione dell'art. 25 della Costituzione. Ciò in quanto è ragionevole che nella determinazione di tali obblighi il legislatore abbia lasciato un certo margine di discrezionalità al giudice, e corrisponde alla necessità di meglio adeguare gli obblighi stessi alla personalità ed alla pericolosità specifiche del soggetto. Tuttavia, tale discrezionalità non determina affatto una indeterminatezza della norma penale. Il soggetto ben conosce gli obblighi cui è tenuto; il comando derivante dalla norma penale è perciò chiaro e ben individuabile da colui il quale debba adeguarvisi.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)