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Sez. 1, Sentenza n. 36123 del 30/06/2004 Ud. (dep. 09/09/2004) Rv. 229838 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Inosservanza del divieto di associarsi abitualmente a pregiudicati - Carattere di abitualità della frequentazione - Necessità - Ragion.
Stato
decisa il 2004-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229838-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In tema di applicazione di misure di prevenzione personali, il tribunale può disporre discrezionalmente prescrizioni diverse da quelle contemplate obbligatoriamente dal legislatore (art. 5, comma terzo, legge n. 1423 del 1956), ma non può applicare queste ultime in forma diversa da quella espressamente prevista. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza dei giudici d'appello, confermativa di quella di primo grado, che aveva ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 pur in mancanza della prova dell'abitualità della condotta consistente nell'associarsi a pregiudicati).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Legge 03/08/1988 num. 327 art. 6, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 04/07/1993 num. 256 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 23 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)