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Sez. 6, Sentenza n. 6887 del 15/05/1972 Ud. (dep. 19/10/1972) Rv. 122128 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - AMMINISTRATORI COMUNALI - OBBLIGO DI ASTENERSI DALLE DELIBERAZIONI - NON COMPORTA L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALL'AULA CONSILIARE - PASSIVA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1972-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122128-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - AMMINISTRATORI COMUNALI - OBBLIGO DI ASTENERSI DALLE DELIBERAZIONI - NON COMPORTA L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALL'AULA CONSILIARE - PASSIVA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE - INSUSSISTENZA DEL REATO.*

L'art 290 del tu della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n 148, fa Obbligo agli amministratori di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, quando si tratta di interesse proprio o di talune categorie di parenti o affini, senza imporre l'Obbligo di allontanarsi dall'aula consiliare(come stabiliva l'art 279 del tu 3 marzo 1934, n 383, implicitamente abrogato dall'art 25 legge 9 giugno 1947, n 530). Pertanto, la passiva partecipazione di un amministratore comunale o provinciale ad adunanze in cui vengano prese deliberazioni su affari di loro interesse, senza alcun intervento nella discussione e nel voto, non integra quella ingerenza profittatrice del pubblico ufficiale nell'attivita della pubblica amministrazione che costituisce l'elemento materiale del reato di interesse privato in Atti di ufficio. (V 118484, anno 1971, ed ivi citate; contra, 114227, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 290

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)