diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 23429 del 19/12/2012 (Rv. 624399 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Curatore attore in ripetizione dell'indebito pagato dal fallito "in bonis" - Identità tra le posizioni del curatore e del fallito - Fondamento - Conseguenze - Opponibilità al curatore della transazione stipulata dal "solvens" prima del fallimento - Rilevanza della certezza della data ex art. 2704 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624399-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI

Il curatore fallimentare che agisce in giudizio per la ripetizione di una somma indebitamente pagata dal fallito in epoca antecedente all'apertura del fallimento esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito, collocandosi nella sua stessa posizione, sostanziale e processuale, sicché la transazione intervenuta tra il fallito, allora "in bonis", e l'"accipiens" del pagamento indebito è opponibile al curatore, senza che possa farsi questione di certezza della data ai sensi dell'art. 2704 cod. civ.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)