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Sez. 1, Sentenza n. 27510 del 19/11/2008 (Rv. 605633 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Liquidatore - Domanda di restituzione di una somma di denaro indebitamente corrisposta in epoca antecedente alla liquidazione - Qualità di terzo - Esclusione - Conseguenze - Quietanze di pagamento - Inopponibilità alla procedura della causale apposta sulla quietanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605633-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - IN GENERE

Il commissario liquidatore di una società in liquidazione coatta amministrativa, il quale agisca in giudizio per la restituzione di una somma di denaro, che assuma corrisposta indebitamente in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale, esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del soggetto sottoposto alla procedura, ponendosi nella sua stessa posizione sostanziale e processuale, nella posizione, cioè, che avrebbe avuto il soggetto in liquidazione, agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza. Ne consegue che, ove la pretesa restitutoria si fondi sulla produzione di quietanze di pagamento, nelle quali sia indicata anche la causale, il terzo convenuto in giudizio può legittimamente opporre al liquidatore l'esistenza del titolo che giustificava la prestazione della somma di cui si chiede la restituzione, avendo la quietanza natura di confessione stragiudizione, e non essendo consentito al liquidatore scinderne il contenuto, per escluderne il valore probatorio e l'opponibilità con riferimento alla sola causale del pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 2735, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)