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Sez. L, Sentenza n. 781 del 17/02/1978 (Rv. 390110 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI - NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA CON L'ART 151 DISP ATT COD PROC CIV - APPLICABILITA NEI GIUDIZI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390110-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI - NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA CON L'ART 151 DISP ATT COD PROC CIV - APPLICABILITA NEI GIUDIZI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE.*

La normativa introdotta dal nuovo testo dell'art 151 disp att cod proc civ, nella parte in cui ha reso in ogni caso obbligatoria la riunione di quelle cause, in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la cui decisione dipenda unicamente dalla risoluzione di identiche questioni giuridiche, deve trovare applicazione anche nei giudizi avanti alla Corte di Cassazione, poiche lo scopo della norma e quello di attuare, oltre che l'economia e il minor costo dei giudizi, anche la certezza del diritto, alla cui tutela la Corte di Cassazione e istituzionalmente preposta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 539 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)