Sez. 3, Sentenza n. 2922 del 04/04/1997 (Rv. 503482 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Cause connesse pendenti dinnanzi allo stesso giudice - Ordine di riunione - Ammissibilità - Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione - Estensione.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
Il principio posto dall'art. 274 cod. proc. civ. secondo cui se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione, ha carattere generale e trova, quindi applicazione anche in sede di legittimità, atteso che fra i compiti istituzionali della Corte di Cassazione rientra l'assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, e di garantire quindi la certezza del diritto, che costituisce (insieme con l'economia e con il minor costo dei giudizi) il risultato cui mira la menzionata disposizione del codice di rito civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)