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Sez. 3, Sentenza n. 2922 del 04/04/1997 (Rv. 503482 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Cause connesse pendenti dinnanzi allo stesso giudice - Ordine di riunione - Ammissibilità - Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione - Estensione.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503482-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

Il principio posto dall'art. 274 cod. proc. civ. secondo cui se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione, ha carattere generale e trova, quindi applicazione anche in sede di legittimità, atteso che fra i compiti istituzionali della Corte di Cassazione rientra l'assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, e di garantire quindi la certezza del diritto, che costituisce (insieme con l'economia e con il minor costo dei giudizi) il risultato cui mira la menzionata disposizione del codice di rito civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)