Sez. 1, Sentenza n. 1 del 03/01/1970 (Rv. 344585 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE SUI CONSUMI - IMPOSTE DOGANALI - PRESCRIZIONE - SENTENZA PENALE DI CONDANNA - TERMINE DECENNALE - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE SUI CONSUMI - IMPOSTE DOGANALI - PRESCRIZIONE - SENTENZA PENALE DI CONDANNA - TERMINE DECENNALE - DECORRENZA.*
L'Azione dell' amministrazione finanziaria per il pagamento dei diritti doganali, evasi in occasione di contrabbando, si prescrive in dieci anni, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale affermativa della responsabilita penale dell'agente e portante condanna del medesimo al pagamento del tributo evaso, e non gia nel termine di cinque anni di cui all'art 27, primo e terzo comma, di cui alla legge doganale 25 settembre 1940, n 1424.*
Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 27, Cod. Civ. art. 2953, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)