diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1965 del 11/03/1996 (Rv. 496257 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE | Reati doganali - Pagamento tributi evasi - Prescrizione - Termine.
Stato
decisa il 1996-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496257-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE

L'azione dell'amministrazione finanziaria per il pagamento dei tributi doganali evasi in occasione di contrabbando rimane soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 27 della legge n. 1424 del 1940 (ora dall'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973) se il giudice penale pronunci soltanto sulla responsabilità penale dell'imputato, mentre, invece, è soggetta alla prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 cod. civ., se condanni l'imputato stesso anche al pagamento dei diritti doganali evasi, atteso che in tal caso il credito tributario dell'amministrazione, che costituisce oggetto di quella statuizione, rimane definitivamente ed irrevocabilmente accertato in conseguenza del passaggio in giudicato della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 27, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)