Sez. 1, Sentenza n. 2142 del 01/03/1988 (Rv. 457989 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - ESISTENZA DI RAPPORTI INTIMI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - ESISTENZA DI RAPPORTI INTIMI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'art. 269 cod. civ., stabilendo che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo, non richiede la prova dell'esistenza di una convivenza more uxorio nel senso di coabitazione stabile sotto lo stesso tetto della madre e del presunto padre, ma fa riferimento alla mera esistenza di rapporti intimi, che pur non costituendo (art. 269 ult. Comma) prova sufficiente, possono tuttavia concorrere al convincimento del giudice ove trovino riscontro in altre risultanze probatorie, sia pure di carattere presuntivo, quali l'affetto dimostrato dal presunto genitore nei confronti di chi ne rivendica la paternità e la notorietà di tale rapporto affettivo e cioè in quelle circostanze di fatto (fama e tractatus) che costituivano secondo il vecchio testo della norma il possesso di stato di figlio naturale che, pur non espressamente contemplato dal testo novellato, è sempre ipotizzabile sul piano concettuale come elemento di giudizio rilevante ai fini della prova della relazione di filiazione. (V 4980/77, mass n 388596).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)