Sez. 1, Sentenza n. 4980 del 15/11/1977 (Rv. 388596 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PRAESUMPTIONES IURIS TANTUM PREVISTE DAL VECCHIO TESTO DELL'ART 269 COD CIV - UTILIZZAZIONE COME ELEMENTI DI PROVA O COME SERI INDIZI NEL GIUDIZIO SECONDO IL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - LEGITTIMITA - POSSESSO DI STATO DI FIGLIO NATURALE - RILEVANZA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PRAESUMPTIONES IURIS TANTUM PREVISTE DAL VECCHIO TESTO DELL'ART 269 COD CIV - UTILIZZAZIONE COME ELEMENTI DI PROVA O COME SERI INDIZI NEL GIUDIZIO SECONDO IL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - LEGITTIMITA - POSSESSO DI STATO DI FIGLIO NATURALE - RILEVANZA.*
Le ipotesi, che rendevano possibile la proposizione dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita e che costituivano praesumptiones iuris tantum della reclamata paternita, previste dal vecchio testo dell'art 269 cod civ - il quale e stato abrogato dall'art 113 della legge 19 maggio 1975, n 151, che non pone limiti alla prova della paternita naturale - ben possono tuttora essere utilizzate dal giudice come elementi di prova o come seri indizi, suscettibili, come tali, di essere posti a fondamento di una pronuncia di accoglimento della domanda - salvo il limite dell'ultimo comma dell'art 269 nel nuovo testo - allorche siano idonee, per la loro attendibilita e concludenza a sorreggere la decisione. In particolare, il possesso di stato di figlio naturale, quantunque non espressamente contemplato dal vigente diritto di famiglia, e pur sempre ipotizzabile sul piano concettuale come elemento di giudizio rilevante ai fini della prova della relazione di filiazione tra la persona che reclama la paternita naturale e quella alla quale tale paternita viene attribuita, soprattutto se esso presenti quei caratteri che il vecchio testo dell'art 270 cod civ richiedeva, e precisamente il tractatus e la fama.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 270, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)