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Sez. T, Ordinanza n. 9145 del 11/04/2026 (Rv. 677664-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Disciplina sanzionatoria per
Stato
decisa il 2026-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677664-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

ritardata presentazione della dichiarazione di successione - Applicabilità alle successioni aperte prima della data di entrata in vigore della relativa normativa - Esclusione - Ragioni.

In tema di imposta di successione, la sanzione per la presentazione della dichiarazione di successione con ritardo superiore a trenta giorni, prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal d.lgs. n. 346 del 1990, così come novellato dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015, non può trovare applicazione con riferimento alle successioni aperte in data antecedente alla entrata in vigore della nuova disposizione sanzionatoria, la quale deve essere correlata all'obbligo dichiarativo del contribuente così come disciplinato al momento dell'apertura della successione.

Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 50, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 28 com. 1, Cod. Civ. art. 456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)