Sez. 5, Sentenza n. 13133 del 24/06/2016 (Rv. 640161 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE | Imposta sulle donazioni - Donazioni indirette anteriori all'entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 - Applicazione dell'art. 56 bis del d.lgs. n. 346 del 1990 - Criterio temporale - Individuazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE
In tema d'imposta sulle successioni e donazioni, le donazioni indirette anteriori alla soppressione del d.lgs. n. 346 del 1990, ossia fino al 25 ottobre 2001, sono disciplinate dall'art. 56 bis, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, introdotto dalla legge n. 342 del 2000, senza alcuna interferenza della successiva novella del 2006, dovendosi individuare la normativa applicabile con esclusivo riferimento all'esecuzione della donazione, senza che rilevi il successivo momento dell'accertamento o della liquidazione del tributo.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/10/2001 num. 383 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 56 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)