Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6880 del 07/05/2012 (Rv. 622379 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Collocamento del beneficiario in via transitoria in casa di riposo - Successivo collocamento in via definitiva - Competenza a provvedere sull'istanza di sostituzione dell'amministratore.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE
In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 404 cod. civ., la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia stabile residenza o domicilio; pertanto, in caso di collocamento del beneficiario in una casa di riposo, qualora venga meno il carattere trasitorio della sua permanenza, sull'istanza di sostituzione dell'amministratore è competente il giudice nel cui territorio si trovi detta struttura di assistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 712, Cod. Proc. Civ. art. 720 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)