Sez. 1, Ordinanza n. 588 del 14/01/2008 (Rv. 601370 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Nomina - Giudice tutelare territorialmente competente - Criterio - Luogo del domicilio dell'interessato - Stato di detenzione - Rilevanza - Limiti.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE
In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 404 cod. civ. la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia la residenza o il domicilio; stante l'alternatività di detto criterio, lo stato di detenzione in manicomio giudiziario, in esecuzione di sentenza definitiva, avendo carattere coattivo, non implica in via automatica mutamento di domicilio il quale, ex art.43 cod. civ., si presume ancora fissato, in difetto di manifestazione di volontà dell'interessato, nel luogo dove il predetto aveva abituale dimora prima dell'inizio del citato stato di detenzione. (Il principio è stato affermato dalla S.C. in sede di regolamento di competenza, dichiarata di spettanza del giudice tutelare dell'ultimo domicilio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 712, Cod. Proc. Civ. art. 720 bis, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 13, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)