diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12341 del 11/07/1990 Ud. (dep. 13/09/1990) Rv. 185301 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PARTECIPAZIONE ALLA DECISIONE DI GIUDICI DIVERSI DA QUELLI CHE AVEVANO PARTECIPATO, AD ALCUNE UDIENZE - DEDUCIBILITÀ CON IL RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DI RINVIO - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: DICHIARATA NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI APPELLO, MA NON DI QUELLO DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1990-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185301-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PARTECIPAZIONE ALLA DECISIONE DI GIUDICI DIVERSI DA QUELLI CHE AVEVANO PARTECIPATO, AD ALCUNE UDIENZE - DEDUCIBILITÀ CON IL RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DI RINVIO - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: DICHIARATA NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI APPELLO, MA NON DI QUELLO DI PRIMO GRADO.*

Con il ricorso per Cassazione conseguente al giudizio di rinvio è assolutamente improponibile la questione relativa alla avvenuta partecipazione alla decisione nel giudizio di primo grado di giudici diversi da quelli che avevano partecipato ad alcune udienze. Il terzo comma dell'art. 544 cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità che si affermano incorse nei precedenti gradi di giudizio: a maggior ragione non possono più proporsi con il ricorso per Cassazione conseguente al giudizio di rinvio siffatte censure, il cui limite invalicabile, dato dalla preclusione del giudicato, dall'ordine dei giudizi e dai limiti del giudizio di rinvio, è quello costituito dal ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello. (nella specie è puntualizzato altresì che la suprema Corte, con la sentenza di annullamento, dichiarando la nullità del giudizio di appello, ma non di quello di primo grado, ha fissato pertanto il limite dell'ambito della materia del contendere, che esclude perciò qualunque vizio e qualunque fatto relativo al giudizio di primo grado). (V mass n 177003).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)