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Sez. 1, Sentenza n. 11569 del 07/07/1987 Ud. (dep. 12/11/1987) Rv. 177003 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - NULLITÀ DELLE FASI E DEI GRADI DI GIUDIZIO ANTECEDENTI - ALLA SENTENZA DI RINVIO - DEDUCIBILITÀ - IN SEDE DI RICORSO CONTRO LA SENTENZA DI RINVIO - ESCLUSIONE - MOTIVO DI RICORSO - INCOSTITUZIONALITÀ DI UNA NORMA DI LEGGE - RELATIVA AL GIUDIZIO PRECEDENTE IL RINVIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177003-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - NULLITÀ DELLE FASI E DEI GRADI DI GIUDIZIO ANTECEDENTI - ALLA SENTENZA DI RINVIO - DEDUCIBILITÀ - IN SEDE DI RICORSO CONTRO LA SENTENZA DI RINVIO - ESCLUSIONE - MOTIVO DI RICORSO - INCOSTITUZIONALITÀ DI UNA NORMA DI LEGGE - RELATIVA AL GIUDIZIO PRECEDENTE IL RINVIO - IRRILEVANZA.*

Le nullità incorse nelle fasi e nei gradi di giudizio antecedenti alla pronuncia della sentenza rescindente, pur se riconducibili alla categoria delle nullità assolute, non sono deducibili come mezzo di gravame ai fini dell'annullamento della sentenza del giudice di rinvio, in quanto all'accertamento ed alla declaratoria delle nullità medesime osta la preclusione sancita dal disposto dell'art. 544 cod. proc. pen.. ne consegue la irrilevanza della questione proposta con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio della costituzionalità di una norma di legge, data la improponibilità del mezzo di gravame fondato sulla deduzione di vizi che si assumono verificati nei gradi del procedimento conclusisi in epoca precedente alla sentenza rescindente, che abbia statuito l'annullamento parziale della stessa sentenza precedente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)