Sez. 1, Sentenza n. 4552 del 30/07/1984 (Rv. 436448 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - POTERI ED OBBLIGHI DELLA BANCA - CLAUSOLA "SALVO INCASSO" INERENTE AL VERSAMENTO DI UN TITOLO DI CREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO - FUNZIONE - EFFETTI.*
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - POTERI ED OBBLIGHI DELLA BANCA - CLAUSOLA "SALVO INCASSO" INERENTE AL VERSAMENTO DI UN TITOLO DI CREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO - FUNZIONE - EFFETTI.*
La clausola "salvo incasso", inerente al versamento di un titolo di credito da parte del cliente sul conto corrente bancario, non opera quale condizione risolutiva del trasferimento della proprietà del titolo medesimo al ricevente (come si verifica nel conto corrente ordinario), ma, ricollegandosi ad un mandato a realizzare il credito portato dal titolo medesimo, spiega effetti sospensivi dello accreditamento, con la conseguenza che la banca, prima dell'incasso, non è tenuta mettere a disposizione del cliente la relativa somma, e non può essere chiamata a rispondere dei danni che il cliente stesso abbia subito per il protesto di un proprio assegno, emesso senza osservanza dell'Onere del preventivo accertamento del buon fine di quel titolo. (V 4563/77, mass n 388167; (V 2759/67, mass n 330294).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1856, Cod. Civ. art. 1857
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)