Sez. 1, Sentenza n. 2759 del 16/11/1967 (Rv. 330294 - 01)
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - CREDITO VERSO TERZI - CLAUSOLA SALVO INCASSO - PORTATA - DIFFERENZE.*
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - CREDITO VERSO TERZI - CLAUSOLA SALVO INCASSO - PORTATA - DIFFERENZE.*
La differenza tra il conto corrente ordinario ed il conto corrente bancario, per quanto attiene al valore ed agli effetti della clausola salvo incasso, presunta nell'uno e nell'altro se non risulta il contrario, risiede in cio che, mentre nel primo, poiche il titolo viene trasferito in proprieta - con la conseguenza che all'acquisto, da parte del ricevente, del diritto di disporne liberamente, sia esigendolo sia trasferendolo ad altri, fa riscontro, nel remittente, l'acquisto di un diritto di credito per l'importo del titolo incluso nel conto -, la detta clausola funziona come condizione risolutiva del diritto di proprieta del titolo acquistato dal ricevente, facendo cosi cadere sul rimettente il rischio dell'insolvenza del debitore, nel secondo, invece, poiche la trasmissione del titolo ha luogo non in funzione di un trasferimento della proprieta ma in funzione di un mandato conferito alla banca perche realizzi il credito portato dal titolo e ne accrediti lo importo sul conto, la clausola medesima ha effetto sospensivo, si che il correntista non acquista la disponibilita della somma se non dopo che il titolo sia stato pagato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)