Sez. 1, Sentenza n. 554 del 28/01/1986 (Rv. 444153 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL CURATORE CON AZIONE REVOCATORIA DI ATTI ESTINTIVI DI DEBITI - COMPIMENTO DI TALI ATTI DURANTE LA PRECEDENTE PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO E SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - POTERE DEL GIUDICE DI DICHIARARE L'INEFFICACIA DI DETTI ATTI - INSUSSISTENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL CURATORE CON AZIONE REVOCATORIA DI ATTI ESTINTIVI DI DEBITI - COMPIMENTO DI TALI ATTI DURANTE LA PRECEDENTE PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO E SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - POTERE DEL GIUDICE DI DICHIARARE L'INEFFICACIA DI DETTI ATTI - INSUSSISTENZA.*
Nella controversia promossa dal curatore del fallimento, con Azione revocatoria, a norma dell'art. 67 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, di Atti estintivi di debiti, deve escludersi che il giudice, rilevando il compimento di tali Atti durante la precedente procedura di concordato preventivo e senza l'autorizzazione del giudice delegato, possa dichiararne l'inefficacia ai sensi del successivo art. 167 del predetto decreto, atteso che le azioni contemplate dalle suddette norme sono strutturalmente e funzionalmente distinte, essendo in particolare la prima rivolta ad un fine recuperatorio, tramite una pronuncia modificativa della situazione patrimoniale del debitore, la seconda invece ad un accertamento di inefficacia di negozi affetti da un vizio originario, e che, pertanto, l'indicata pronuncia esula dall'ambito della mera qualificazione della domanda, e si traduce nell'accoglimento di una pretesa diversa da quella avanzata in giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)