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Sez. 1, Sentenza n. 893 del 17/01/2008 (Rv. 601528 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Fallimento dichiarato nel corso della procedura di concordato preventivo - Revocatoria fallimentare della concessione di ipoteca - Contestuale domanda di inefficacia dei pagamenti al creditore ipotecario - Diversità delle due azioni - Ricondubilità della seconda all'art. 2033 cod. civ. - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601528-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Nel caso di contestuale proposizione da parte del curatore fallimentare di azione revocatoria ex art. 67 legge fall. avente ad oggetto la concessione di ipoteca iscritta contro il debitore prima della sua ammissione alla procedura di concordato preventivo e, come conseguenza della dedotta inefficacia delle ipoteche, di domanda di inefficacia dei pagamenti eseguiti al creditore ipotecario nel corso del concordato poi risolto, alla dichiarazione di inefficacia dell'ipoteca segue l'accoglimento della domanda di restituzione dei pagamenti, ancorché questi siano stati autorizzati dal giudice delegato, poiché tale domanda non rientra nella previsione di cui all'art. 67 legge fall., ma va ricondotta all'art. 2033 cod. civ.. (Sulla base di tale distinzione la S.C. ha escluso che, nella specie, si ponessero sia la questione dell'applicazione analogica al concordato preventivo dell'art. 140, comma 3, legge fall., il quale esonera i creditori dall'obbligo di restituire quanto hanno già riscosso in adempimento del concordato fallimentare risolto, sia della assoggettabilità a revocatoria degli atti compiuti nel corso della procedura di concordato preventivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 140, Legge Falliment. art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)