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Sez. 4, Sentenza n. 6737 del 05/05/1981 Ud. (dep. 07/07/1981) Rv. 149684 - 01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - CON FORMULA "PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - REATO COLPOSO - ACCERTAMENTO DI COLPA ESCLUSIVA DELLA VITTIMA - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESCLUSIONE - NULLITÀ - DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149684-01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - CON FORMULA "PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - REATO COLPOSO - ACCERTAMENTO DI COLPA ESCLUSIVA DELLA VITTIMA - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESCLUSIONE - NULLITÀ - DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

Non è affetta da nullità per vizio di motivazione consistente nel travisamento del fatto la sentenza con la quale i giudici di merito abbiano individuato la causa dell'evento nel comportamento colposo della parte lesa ed abbiano escluso, per Mancanza di prove, una qualsiasi colpa concorrente dell'imputato nella produzione del danno. Pertanto, corretta risulta la pronuncia assolutoria adottata da quei giudici nei confronti dell'imputato nella formula "perché il fatto non costituisce reato" per carenza dell'elemento soggettivo (colpa) del reato stesso. (fattispecie in cui era risultato che la parte lesa non aveva rispettato lo stop, mentre non era risultato che l'imputato avesse circolato a velocità sostenuta o avesse compiuto un qualsiasi atto di imprudenza). (anche se per reati diversi V. Mass. N. 107282, anno 1968; mass. N. 122246, anno 1972).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)