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Sez. 3, Sentenza n. 5922 del 18/03/1983 Ud. (dep. 23/06/1983) Rv. 159611 - 01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - FATTO NON COSTITUISCE REATO - CARENZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO (COLPA) - FORMULA ADEGUATA - FATTISPECIE IN TEMA DI OMICIDIO COLPOSO.*
Stato
decisa il 1983-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159611-01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - FATTO NON COSTITUISCE REATO - CARENZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO (COLPA) - FORMULA ADEGUATA - FATTISPECIE IN TEMA DI OMICIDIO COLPOSO.*

È corretta la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" allorché la pronuncia di assoluzione sia fondata su di un giudizio di carenza dell'elemento psicologico (colpa) da parte dello imputato. (fattispecie: in tema di omicidio colposo, mancata prova del fatto costituente l'ipotesi di colpa contestata all'imputato). (Conf mass n 149684; (Conf mass n 153147).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)