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Sez. 3 - , Ordinanza n. 31536 del 06/12/2018 (Rv. 651943 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Tutela aquiliana del credito - Danno risarcibile - Sussistenza - Danno causato con colpa o con dolo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651943-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

L'illecito aquiliano che abbia avuto per effetto la lesione di un diritto di credito obbliga l'autore al risarcimento, a nulla rilevando che il danno sia stato causato con colpa o con dolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)