Sez. 3 - , Ordinanza n. 31536 del 06/12/2018 (Rv. 651943 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Tutela aquiliana del credito - Danno risarcibile - Sussistenza - Danno causato con colpa o con dolo - Irrilevanza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
L'illecito aquiliano che abbia avuto per effetto la lesione di un diritto di credito obbliga l'autore al risarcimento, a nulla rilevando che il danno sia stato causato con colpa o con dolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)