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Sez. 3, Sentenza n. 2844 del 09/02/2010 (Rv. 611458 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITÀ | Inabilità temporanea del lavoratore per infortunio cagionato da un terzo - Esborsi a titolo di retribuzione e di contributi sociali effettuati dal datore di lavoro in assenza della prestazione lavorativa - Danno risarcibile da parte del terzo responsabile - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Danno anzidetto cagionato a seguito di sinistro stradale - Prescrizione del diritto al relativo risarcimento - Termine biennale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2010-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611458-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITÀ

Gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, unitamente ai correlati contributi dovuti dallo stesso datore agli enti di assicurazione sociale, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio, e, come tale, deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo. Ne consegue che, ove l'anzidetto danno, direttamente subito dal datore per il fatto illecito del terzo, sia stato cagionato a seguito di sinistro stradale, il diritto al relativo risarcimento si prescrive in due anni, ai sensi dell'art. 2947, comma secondo, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)