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Sez. 3, Sentenza n. 968 del 05/04/1974 (Rv. 368894 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368894-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il giudice del merito per adempiere l'Obbligo di motivazione della sentenza non e tenuto a confutare tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle considerate nel loro complesso, indichi le fonti del proprio convincimento ed esponga le ragioni della decisione. (V 1729'72, mass n 358648).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)