Sez. 2, Sentenza n. 1729 del 30/05/1972 (Rv. 358648 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESAME DI TUTTE LE RISULTANZE DI CAUSE - NECESSITA - INSUSSISTENZA*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESAME DI TUTTE LE RISULTANZE DI CAUSE - NECESSITA - INSUSSISTENZA*
Spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento controllando, a tal fine, l'attendibilita e la concludenza delle risultanze istruttorie e scegliendo, tra esse, quelle ritenute piu idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda e delle eccezione. Il giudice di merito, inoltre, non e obbligato a confutare tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente che, dopo avere considerato le stesse nel loro complesso, indichi le fonti del suo convincimento ed esponga le ragioni della decisione. (V 2331'70, mass n 348528; 2289'70, mass n 348467; 1064'70, mass n (V 346615).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)