Sez. 6, Sentenza n. 2377 del 15/02/1983 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157954 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - ESTINZIONE DEL REATO - SUCCESSIVA ABOLITIO CRIMINIS - DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ PER ESTINZIONE DEL REATO - OBBLIGATORIETÀ.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - ESTINZIONE DEL REATO - SUCCESSIVA ABOLITIO CRIMINIS - DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ PER ESTINZIONE DEL REATO - OBBLIGATORIETÀ.*
Nel caso di abolitio criminis, qualora la legge abolitrice trasformi il reato in illecito amministrativo, ma precedentemente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione si sia verificato una causa estintiva del reato, il giudice è tenuto a dichiarare l'Estinzione del reato. (applicazione in tema di omessa Assicurazione di autoveicoli). (Conf mass n 137434; (Conf mass n 147572).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 32 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)