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Sez. 1, Sentenza n. 145 del 08/01/1994 (Rv. 484951 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - Appello | Pronuncia dichiarativa di fallimento - Nullità - Declaratoria - Rimessione al primo giudice - Obbligo del giudice di appello - Insussistenza.
Stato
decisa il 1994-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484951-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Sentenza dichiarativa - Opposizione - Appello

Il giudice d'appello che dichiari la nullità della pronuncia dichiarativa di fallimento (fuori dei casi in cui debba provvedersi circa l'ammissibilità della procedura di concordato preventivo) non deve disporre la rimessione al primo giudice, in quanto la detta nullità travolge tutti gli atti conseguenziali, incluso il giudizio di cognizione di primo grado ed il giudizio di secondo grado, senza far salvi situazioni, fatti od effetti riferibili alla fase prefallimentare - caratterizzata dalla natura inquisitoria e non paragonabile ad un processo di cognizione ordinaria - che possano valere come vincoli assoluti per il giudice, dovendosi accertare i presupposti del fallimento con riferimento ai fatti ed alle circostanze soggettive ed oggettive esistenti all'epoca della relativa dichiarazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)