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Sez. 1, Sentenza n. 25218 del 08/11/2013 (Rv. 628436 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO | Revoca del fallimento in sede di reclamo - Rimessione al primo giudice - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628436-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO

In ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima (come nel caso di meri vizi procedurali), il giudice del reclamo deve rimettere la causa al primo giudice, il quale, rinnovati gli atti nulli, provvede sulla corrispondente istanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)