Sez. 1, Sentenza n. 1058 del 27/02/1989 (Rv. 462008 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA - INVITO AL PAGAMENTO - MANCANZA DI VIDIMAZIONE DEL PRETORE - EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO - ESCLUSIONE.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA - INVITO AL PAGAMENTO - MANCANZA DI VIDIMAZIONE DEL PRETORE - EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO - ESCLUSIONE.*
Poiché la natura giuridica d'un provvedimento e la sua finalità vanno desunte non dalla Forma dell'atto o dalla sua qualificazione, ma dal suo contenuto concreto, l'invito che la P.a., ancorché in relazione ad un suo precedente provvedimento, determinativo della misura dell'obbligazione pecuniaria del privato, rivolga a questi per il pagamento, ha natura d'ingiunzione con la conseguenza che la Mancanza della vidimazione del pretore a norma del R.d. 11 aprile 1910 n. 639, priva il detto titolo di efficacia esecutiva e può essere impugnata innanzi all'a.G.o.. (V 2713/85, mass n 440496, sulla seconda parte della massima; (V 3869/77, mass n 387545, sulla seconda parte della massima; (V 878/68, mass n 332200, sulla seconda parte della massima).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)