Sez. 3, Sentenza n. 878 del 18/03/1968 (Rv. 332200 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - VISTO DEL PRETORE - MANCANZA - MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA - INCOMPLETEZZA DELLA TRASCRIZIONE - EQUIPARABILITA - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - VISTO DEL PRETORE - MANCANZA - MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA - INCOMPLETEZZA DELLA TRASCRIZIONE - EQUIPARABILITA - ESCLUSIONE.*
All'ipotesi di Mancanza, nella copia dell'ingiunzione fiscale consegnata all'intimato, del visto di esecutorieta del pretore non puo equipararsi quella di mera incompletezza della trascrizione del visto (nella specie, vi era l'attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario che l'ingiunzione era stata vidimata e resa esecutoria dalla persona che aveva apposto la sua firma sotto la dicitura il pretore e che sotto tale dicitura figurava una firma illeggibile) questa, invero, non implica, necessariamente, l'inidoneita al raggiungimento dello scopo, poiche l'essenziale e che sia dato atto dell'avvenuta vidimazione pretorile. Il giudizio sull'idoneita deve essere condotto, tenendo conto anche che l'atto notificato e pur sempre, in tutti i suoi elementi (ingiunzione e visto di esecutorieta), un atto amministrativo, assistito, come tale, da una presunzione di legittimita e che eventuali dubbi circa la regolarita dell'atto possono essere agevolmente eliminati mediante riscontro della copia con l'originale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)