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Sez. 3, Sentenza n. 8374 del 24/08/1998 (Rv. 518305 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Giudizio di primo grado - Sentenza non definitiva sull' "an" - Impugnazione della sentenza non definitiva per pendenza di controversia pregiudiziale - Sospensione del giudizio d'appello, dichiarata dal giudice di secondo grado - Sospensione del giudizio di primo grado, proseguito per l'accertamento del quantum - Non obbligatorietà ex art. 295 cod. proc. civ.
Stato
decisa il 1998-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518305-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO

Quando sia stata resa una sentenza non definitiva, e questa venga impugnata, se il giudice di primo grado, con essa, ha già deciso la questione di merito astrattamente pregiudicata, la pendenza della controversia pregiudiziale può costituire oggetto di impugnazione e portare alla sospensione del giudizio di appello sulla sentenza non definitiva, ma si tratta di questione coinvolta nella disciplina della prosecuzione del giudizio regolata dall'art. 279, comma quarto, cod. proc. civ. , sicché il giudizio di primo grado, proseguito per l'accertamento del "quantum" , può essere sospeso dal giudice se vi è la concorde istanza delle parti, ma non deve essere obbligatoriamente sospeso in applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 129, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 133, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 133

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)