Sez. U - , Sentenza n. 33017 del 20/12/2018 (Rv. 652078 - 03)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Misura cautelare del trasferimento d’ufficio - Applicazione - Condizioni - Valutazioni di carattere soggettivo e oggettivo.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione della misura cautelare del trasferimento d'ufficio del magistrato, il giudice del merito deve verificare che ricorrano, accanto ai gravi elementi di fondatezza dell'incolpazione ("fumus"), l'esistenza dei motivi di particolare urgenza che impongono il trasferimento in via cautelare, valutando sia l'esigenza di carattere soggettivo di allontanare il magistrato da un ambiente in cui, in pendenza del giudizio disciplinare, non potrebbe continuare ad esercitare le funzioni con la serenità e il distacco necessari, sia la finalità di carattere oggettivo, avente un peso preponderante, di evitare che la permanenza del magistrato nell'ufficio o nelle funzioni esercitate incida negativamente sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia, anche sotto il profilo della visibilità all'esterno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)