Sez. U, Sentenza n. 24283 del 10/09/2024 (Rv. 672093-01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Misura cautelare del trasferimento d’ufficio - Applicazione - Condizioni - Valutazioni di carattere soggettivo e oggettivo - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione della misura cautelare del trasferimento d'ufficio del magistrato, il giudice del merito deve verificare che ricorrano, accanto ai gravi elementi di fondatezza dell'incolpazione ("fumus"), l'esistenza dei motivi di particolare urgenza che impongono il trasferimento in via cautelare, valutando sia l'esigenza di carattere soggettivo di allontanare il magistrato da un ambiente in cui, in pendenza del giudizio disciplinare, non potrebbe continuare ad esercitare le funzioni con la serenità e il distacco necessari, sia la finalità di carattere oggettivo, avente un peso preponderante, di evitare che la permanenza del magistrato nell'ufficio o nelle funzioni esercitate incida negativamente sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia, anche sotto il profilo della visibilità all'esterno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione
impugnata che aveva fondato il provvedimento di trasferimento cautelare ad altra sede e con diverse funzioni sul rilievo che l'incolpato non avrebbe potuto continuare a esercitare con serenità e distacco le funzioni requirenti nella medesima sede, in ragione delle piccole dimensioni dell'ufficio e del fatto che il magistrato era originario della stessa città in cui era svolta l'attività giurisdizionale, risultando così integrato in un tessuto sociale che, proprio per le gravi vicende oggetto dei procedimenti penale e disciplinare pendenti nei suoi confronti, poteva rivelarsi in futuro ostile o comunque fortemente critico nei suoi confronti).
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)