Sez. L, Sentenza n. 9607 del 20/09/1993 (Rv. 483802 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Minimo di contribuzione | Mancanza - Deduzione per la prima volta in cassazione - Inammissibilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Minimo di contribuzione
La mancanza del requisito minimo di contribuzione necessario per la prestazione previdenziale, pur costituendo oggetto non di un'eccezione in senso proprio ma di una mera difesa (relativa al difetto di un fatto costitutivo del diritto fatto valere "ex adverso") alla quale non si applica il divieto di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non è deducibile - in quanto implicante nuovi accertamenti di fatto - per la prima volta in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)