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Sez. L, Sentenza n. 8664 del 21/10/1994 (Rv. 488209 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Onere probatorio relativo - Incidenza dell'assicurato - Negazione da parte dell'I.N.P.S. - Eccezione impropria - Proponibilità in appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488209-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE

A norma dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della prova dei requisiti assicurativi e contributivi necessari per il conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 legge 12 giugno 1984 n. 222) grava, quando l'I.N.P.S. ne contesti la sussistenza, su colui che chiede la prestazione, mentre l'eccezione di carenza di tali requisiti può essere sollevata dall'istituto assicuratore anche nel giudizio di appello, trattandosi di eccezione impropria, diretta a contestare l'esistenza di uno dei presupposti del diritto, la cui mancanza è rilevabile anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)