Sez. 2, Sentenza n. 1878 del 10/07/1968 Ud. (dep. 25/11/1968) Rv. 109558 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - APPLICAZIONE DELLA DETTA ATTENUANTE - CRITERI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - APPLICAZIONE DELLA DETTA ATTENUANTE - CRITERI.*
Ai fini di concedere o negare l'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., nell'ipotesi di reato continuato, la valutazione del danno patrimoniale deve farsi con riferimento ai singoli episodi delittuosi ma il beneficio non puo trovare applicazione ove la speciale tenuita del danno non ricorra in tutti i fatti unificati dal vincolo continuativo o in rapporto alla violazione di maggiore gravita presa in considerazione per determinare la pena base. (V.106649, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)