Sez. 2, Sentenza n. 2159 del 07/11/1969 Ud. (dep. 30/01/1970) Rv. 113764 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - REATO CONTINUATO -CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - REATO CONTINUATO -CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Ai fini della configurabilita dell'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen, nell'ipotesi di reato continuato, la valutazione del danno patrimoniale deve farsi con riferimento ai singoli episodi delittuosi ma il beneficio non puo trovare applicazione ove la speciale tenuita del danno non ricorra in tutti i fatti unificati sotto il vincolo della continuazione o in rapporto alla violazione di maggiore gravita, presa in considerazione per la Determinazione della pena base. (Conf 109558, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)