Sez. 3 - , Sentenza n. 18972 del 27/09/2016 (Rv. 642109 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Rigetto, nel merito, della domanda di rilascio - Esecuzione "medio tempore" dell'ordinanza provvisoria ex art. 665 c.p.c. - Domanda di restituzione dell'immobile da parte dell'intimato - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
In tema di sfratto per morosità, quando l'ordinanza provvisoria di rilascio abbia avuto esecuzione, ma la domanda di merito sia stata successivamente rigettata, è ammissibile la richiesta di restituzione dell'immobile avanzata dall'intimato, anche se per la prima volta in appello, non configurandosi in essa una domanda nuova, ma solo l'effetto del venir meno dell'efficacia degli atti e provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva, con ripristino della situazione pregressa, che può essere disposto anche d'ufficio dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)