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Sez. 3, Sentenza n. 15220 del 19/07/2005 (Rv. 582970 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Inefficacia degli atti esecutivi compiuti - Ripristino della situazione precedente - Potere del giudice di appello di adottare di ufficio i provvedimenti necessari - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582970-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

L'art. 336 cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 48 della legge 26 novembre 1990, n. 353), disponendo - al fine di scoraggiare impugnazioni dilatorie - che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. Ne consegue ulteriormente che, nel giudizio di appello, non solo non configura una domanda nuova la richiesta di restituzione di un immobile rilasciato (ovvero, come nella specie, di accertamento che il rilascio è avvenuto sulla base di un titolo annullato), ma il ripristino può essere disposto anche di ufficio dal giudice, il quale ha il potere di adottare direttamente i provvedimenti a tal fine necessari, non diversamente da quanto accade nella situazione disciplinata dall'art. 669 novies cod. proc. civ., in cui il giudice, nel dichiarare l'inefficacia del provvedimento cautelare, deve dare direttamente le disposizioni necessarie a ripristinare la situazione precedente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 669 novies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)